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Corte d'Appello di Bologna > Licenziamento individuale
Data: 15/09/2004
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 167/04
Parti: ASER + FNSI + Marco G. / Poligrafici Editoriale SpA
TUTELA OBBLIGATORIA - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO CON OFFERTA DELLA PRESTAZIONE - REVOCA DEL LICENZIAMENTO - NON ACCETTAZIONE DELLA REVOCA CON OPZIONE PER L'INDENNITA' RISARCITORIA: AMMISSIBILITA'. - SUCCESSIVO LICENZIAMENTO PER PRESUNTA ASSENZA INGIUS


Una lavoratrice impugnava un licenziamento disciplinare nullo per violazione dell'art. 7 legge n. 300/70 offrendo contestualmente la prestazione lavorativa. La società datrice revocava il licenziamento ma la dipendente manifestava la sua volontà di non accettare la revoca optando per l'indennità risarcitoria di cui all'art. 8 legge n. 604 del 1966. La società ignorava tale comunicazione, confermava la revoca, rinnovava l'invito a riprendere servizio e successivamente licenziava nuovamente la lavoratrice stante la sua assenza asseritamente ingiustificata. Il Tribunale di Rimini riteneva che l'offerta della prestazione non potesse essere considerata accettazione, sia perché atto a contenuto dichiarativo rappresentante la volontà della lavoratrice di voler adempiere la prestazione, sia perché non contenente alcuna proposta negoziale, sia perché precedente alla formale dichiarazione di revoca dell'atto di recesso. Conseguentemente dichiarava illegittimo il licenziamento e condannava la società al pagamento di un'indennità risarcitoria di tre mensilità. Proponeva appello la società, ma la Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado, ribadendo le tesi già esposte dal primo giudice. Quanto alla natura dichiarativa dell'offerta della prestazione lavorativa, la Corte richiama il conforme orientamento del Supremo Collegio, secondo cui l'atto di costituzione in mora, ancorché deve essere fatto per iscritto, rappresenta un mero atto giuridico non negoziale, che una volta compiuto produce gli effetti di cui all'art. 1221 cod. civ. (Cass. n. 10090/98; n. 8711/93; n. 6245/87). Essa quindi "non è idonea ad integrare una proposta contrattuale, né un'anticipata accettazione di una revoca di un licenziamento, per altro non ancora espressamente portata a conoscenza della lavoratrice, né, tanto meno, una rinuncia preventiva all'opzione per l'indennità risarcitoria". Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di revoca nell'ambito di applicazione dell'art. 18 (Cass. n. 8943/02; n. 10238/98 ed altre) e in merito alla possibilità, nell'ambito della tutela cosiddetta obbligatoria di richiedere, da parte del lavoratore, il pagamento dell'indennità risarcitoria qualora il rapporto non si ripristini, senza che rilevi quale sia il soggetto e quale sia la ragione per cui ciò si verifichi (Cass. n. 2842/02; n. 12442/98; v. anche Corte Cost. n. 194/70 e n. 44/96) la Corte d'Appello sottolinea che "la riassunzione ex art. 8 legge n. 604/66 - a differenza della reintegra ex art. 18 legge n. 300/70 - determina la ricostruzione ex nunc del rapporto di lavoro, sicché l'offerta datoriale di riassunzione corrisponde alla proposta contrattuale di un nuovo rapporto, che deve essere accettata dal lavoratore secondo le regole generali sulla formazione dei contrattis